Il Trust Assistenziale: per proteggere i più fragili
C’è una domanda che torna spesso nello studio di un notaio, posta con voce bassa e un filo d’ansia: “Cosa succederà a mio figlio quando noi non ci saremo più?” È una domanda che i genitori di una persona con disabilità grave si portano dentro per anni. Una domanda che merita una risposta concreta, giuridica, capace di durare nel tempo. Una delle risposte più efficaci che il nostro ordinamento mette a disposizione si chiama trust assistenziale, o “trust per soggetti deboli”. In questo articolo proviamo a capire insieme cos’è, come funziona, e perché — in certi casi — può fare la differenza.
Il trust è un istituto giuridico che arriva dal diritto anglosassone — britannico in origine — e che l’Italia ha riconosciuto come valido nel proprio ordinamento grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, resa esecutiva con la legge n. 364/1989. Non si tratta quindi di un’invenzione recente, ma di uno strumento che nel tempo si è diffuso anche nel nostro Paese, pur conservando qualche zona d’ombra normativa che solo negli ultimi anni si è andata chiarendo.
In termini semplici, il trust funziona così: una persona — chiamata disponente (o “settlor”, in inglese) — trasferisce dei beni (una casa, un conto corrente, un portafoglio di investimenti, ecc.) a un’altra persona di fiducia, chiamata trustee. Il trustee non diventa proprietario di quei beni per sé stesso, ma li gestisce nell’interesse di uno o più soggetti indicati nell’atto: i beneficiari. A vigilare su tutto questo c’è spesso una terza figura: il guardiano (o “protector”), che controlla l’operato del trustee e può rimuoverlo in caso di inadempienza.
In sintesi: disponente → conferisce i beni → trustee (li gestisce per) → beneficiario, sotto la sorveglianza del → guardiano.
Il tratto distintivo del trust, ciò che lo rende diverso da una semplice donazione o da un legato testamentario, è la separazione patrimoniale: i beni conferiti in trust escono dal patrimonio del disponente, ma non entrano in quello del trustee. Formano un patrimonio autonomo, “blindato”, che non può essere aggredito dai creditori personali del trustee, né dai suoi eredi. Questa caratteristica lo rende uno strumento di protezione potente e, nel contesto assistenziale, prezioso.
Il trust assistenziale — detto anche “trust per soggetti deboli” o, nella sua versione legislativamente riconosciuta, “trust Dopo di Noi” — è un trust il cui scopo esclusivo è garantire la cura, l’assistenza e il benessere di una persona che non è in grado di provvedere pienamente a se stessa: un figlio con disabilità grave, un adulto con disturbi cognitivi, un anziano non autosufficiente.
L’idea di fondo è semplice quanto potente: i genitori (o altri familiari) mettono al sicuro parte del proprio patrimonio affidandolo a un trustee di fiducia, con il preciso mandato di utilizzare quei beni per garantire al beneficiario tutto ciò di cui ha bisogno — cure mediche, assistenza quotidiana, strutture residenziali, attività ricreative, tutto ciò che concorre alla qualità della sua vita — anche quando i genitori non ci saranno più.
Il legislatore italiano ha preso atto di questa realtà con la Legge n. 112 del 2016, nota come “Legge sul Dopo di Noi”, che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica — e soprattutto agevolazioni fiscali significative — per i trust istituiti a favore di persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 (art. 3, comma 3). Si tratta delle disabilità gravi accertate dalle commissioni mediche delle ASL, che determinano una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente.
Il trust nasce con un atto pubblico notarile — la legge lo richiede espressamente per accedere alle agevolazioni fiscali. Non è un modello standard, ma un atto personalizzato, costruito attorno alla storia e ai bisogni specifici del beneficiario. È il cuore del trust, e deve contenere elementi precisi.
In particolare, la legge richiede che l’atto istitutivo indichi chiaramente:
È anche possibile — ed è prassi comune — allegare all’atto delle lettere di desiderio: documenti informali, scritti dai genitori, che trasmettono al trustee la conoscenza profonda del figlio: le sue abitudini, le sue paure, le sue gioie, le persone care. Non hanno valore giuridico vincolante, ma sono un patrimonio umano prezioso che guida il trustee nella sua missione.
Il trustee è la figura centrale del trust: è lui che gestisce i beni, prende le decisioni quotidiane, paga i servizi di assistenza, interagisce con le strutture sanitarie. Deve essere una persona (o un ente) di assoluta fiducia, capace, disponibile nel lungo periodo.
Può essere un familiare, un amico di famiglia, un professionista di fiducia, oppure un ente del Terzo Settore (una cooperativa sociale, una fondazione, un’associazione). La scelta del trustee è una delle decisioni più delicate di tutto il percorso: un buon trustee può fare la differenza tra un trust che funziona e uno che rimane sulla carta.
Il guardiano (mutuato dalla figura del protector anglosassone) ha il compito di vigilare sull’operato del trustee: verifica che agisca nel rispetto dell’atto istitutivo e nell’interesse del beneficiario, può autorizzare o bloccare determinate operazioni, e — nei casi più gravi — può chiedere la rimozione del trustee e la nomina di uno nuovo. La sua presenza è obbligatoria nei trust “Dopo di Noi” ed è garanzia di trasparenza per tutta la famiglia.
L’atto istitutivo individua solitamente due categorie di beneficiari:
Chi conosce già l’istituto dell’amministrazione di sostegno si chiederà: ma non basta già quella? La risposta è: dipende. I due strumenti hanno finalità parzialmente sovrapposte ma non sono alternativi — anzi, possono lavorare in sinergia.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico pubblico, sotto la supervisione del giudice tutelare, che nomina un amministratore per assistere la persona fragile nelle decisioni della vita quotidiana — sanitarie, personali, economiche. È flessibile, graduabile, e segue la persona nel rispetto della sua autonomia residua. La giurisprudenza recente della Cassazione è molto chiara: l’amministrazione di sostegno non deve limitare la persona più del necessario, e le scelte di vita — anche quelle discutibili — vanno rispettate finché la persona capisce il significato delle proprie azioni.
Il trust assistenziale, invece, opera sul piano patrimoniale: mette al sicuro i beni e garantisce le risorse economiche per l’assistenza. Non si occupa direttamente delle decisioni personali, ma fornisce la base materiale perché quelle decisioni possano essere attuate.
La combinazione più efficace, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, è quella in cui il trustee gestisce il patrimonio e l’amministratore di sostegno si occupa degli aspetti personali, sotto la supervisione del giudice tutelare. Due livelli di protezione, uno per i beni e uno per la persona.
Il trust, a differenza dell’amministrazione di sostegno, è uno strumento privato e non richiede l’intervento continuo del tribunale. Questo lo rende più agile nella gestione quotidiana, ma richiede una progettazione iniziale molto accurata — ed è qui che il ruolo del notaio diventa fondamentale.
È forse la parte che più interessa le famiglie, e giustamente. Il quadro fiscale del trust assistenziale è articolato, ma — per chi rispetta i requisiti — è decisamente favorevole. Occorre però essere aggiornati, perché questo è un settore in continua evoluzione: il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto importanti novità che hanno finalmente chiarito molti dubbi interpretativi.
Una delle questioni più dibattute era: quando si paga l’imposta sulle successioni e donazioni? All’atto di conferimento dei beni nel trust, o quando i beni vengono poi distribuiti al beneficiario? Il D.Lgs. 139/2024 ha sciolto definitivamente il nodo, recependo il principio della tassazione “all’uscita”.
Questo significa che:
È però previsto anche un regime opzionale di tassazione “all’entrata”: il disponente può scegliere di pagare subito l’imposta al momento del conferimento, rendendo fiscalmente irrilevanti i successivi trasferimenti ai beneficiari. Questa opzione può essere conveniente per chi vuole certezza sul carico fiscale e vuole proteggere i beneficiari da eventuali aumenti di aliquota in futuro.
Per i trust che rispettano i requisiti della Legge 112/2016, il trattamento fiscale è ancora più favorevole:
Questi benefici non sono automatici: spettano solo ai trust che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dalla legge, che abbiamo già elencato nella sezione sull’atto istitutivo.
Sul fronte dell’IRPEF e dell’IRES, il trust è riconosciuto come soggetto fiscale autonomo. Ma la tassazione dipende dal tipo di trust:
Nel trust assistenziale tipico — dove il beneficiario è perfettamente identificato — si applica di norma il regime del trust trasparente. Questo significa che i redditi del patrimonio in trust (interessi, canoni di locazione, dividendi, ecc.) vengono attribuiti al beneficiario e tassati in capo a lui. Per una persona con disabilità che percepisce pensioni e altri sussidi, è importante valutare attentamente l’impatto complessivo.
Per rendere tutto più chiaro, immaginiamo una situazione tipica.
Mario e Lucia Rossi hanno un figlio, Andrea, di 35 anni, con una disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104. Andrea vive in casa con i genitori, che lo assistono quotidianamente. Mario e Lucia sono proprietari di un appartamento, hanno un conto corrente e un piccolo portafoglio di investimenti. Si pongono da anni la domanda: “Cosa succederà ad Andrea quando noi non ci saremo?”
Decidono di istituire un trust assistenziale. Ecco come funziona:
Risultato: da quel momento, quei beni sono al sicuro. Non possono essere aggrediti dai creditori (né di Mario e Lucia, né del trustee). Non rientrano nell’asse ereditario alla morte dei genitori. Il trustee li gestisce — affittando l’appartamento, investendo il denaro — e utilizza i proventi per garantire ad Andrea la continuità delle cure. Se qualcosa non va, il guardiano interviene. Se il trustee non adempie, può essere rimosso.
Grazie ai requisiti della Legge 112/2016, il conferimento dell’appartamento in trust avviene con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica sia al momento del conferimento sia — in futuro — alla distribuzione dei beni ad Andrea.
Il trust non è lo strumento giusto per tutti. È uno strumento potente, ma anche complesso e costoso da istituire e gestire. Ha senso considerarlo quando:
Non è invece lo strumento adatto quando il patrimonio è esiguo (i costi di gestione rischierebbero di erodere il fondo), oppure quando esistono soluzioni più semplici — come una polizza assicurativa o un fondo speciale — in grado di garantire gli stessi obiettivi con minore complessità.
Il notaio è il professionista naturalmente chiamato a redigere l’atto istitutivo del trust. Non si tratta di un atto standardizzato, ma di un documento profondamente personalizzato, costruito attorno alla storia e ai bisogni della famiglia. Il notaio ha il compito di:
Un atto istitutivo ben redatto è il presupposto di tutto il resto. Ogni lacuna, ogni ambiguità, ogni omissione può creare problemi in futuro — proprio nel momento in cui la famiglia non ci sarà più a chiarire le proprie intenzioni.
Il trust assistenziale non è una soluzione magica, né uno strumento riservato ai grandi patrimoni. È uno strumento serio, flessibile e — se ben costruito — capace di dare alle famiglie qualcosa di rarissimo: la certezza che, anche dopo la loro scomparsa, la persona che amano sarà curata, protetta, rispettata nella sua dignità.
La domanda “cosa succederà quando noi non ci saremo più?” merita una risposta concreta. Il trust assistenziale può essere quella risposta.
Se avete un familiare con disabilità grave e volete approfondire se questo strumento fa al caso vostro, il nostro studio è a disposizione per un colloquio senza impegno. Ogni situazione è diversa, e la soluzione giusta si costruisce insieme.
Disclaimer: Questo articolo ha finalità puramente informative e divulgative. Le informazioni fiscali si riferiscono alla normativa in vigore a marzo 2026, incluse le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024. Il quadro normativo è soggetto a variazioni: per valutare la situazione specifica della propria famiglia, si raccomanda sempre di consultare un notaio, un commercialista e, ove necessario, un avvocato specializzato.