Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all’identificazione della clientela, del titolare effettivo dell’operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all’UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia.
Secondo i dati forniti dalla Guardia di Finanza, circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono da notai, sebbene tutti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione. Anche questo aspetto fa capire come il notaio sia a servizio dei cittadini, ma al fianco delle istituzioni nel controllo di legalità.
Negli ultimi anni il Notariato si è molto attivato su questo fronte ed è stato il primo ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia. Ecco le principali tappe:
– nel 2009 l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto a Roma un Protocollo d’Intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire l’anonimato dei notai segnalanti;
– nel 2014 il Notariato ha presentato le “Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs 231/2007”, predisposte dal Gruppo Antiriciclaggio del CNN previo confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia e la Guardia di Finanza, allo scopo di elaborare un documento che fornisce ai notai criteri per la profilatura della clientela e indicazioni in merito alle modalità tecnico operative da seguire per assolvere gli obblighi antiriciclaggio, così come Banca d’Italia ha recentemente fatto con gli istituti di credito per adeguarle agli standard normativi, anche internazionali. Il Notariato è il primo ordine professionale in Italia dotato di questo strumento;
– nel 2014 è stata istituita da parte del CNN una rete di delegati per le attività di antiriciclaggio al fine di garantire una sempre maggiore formazione della categoria notarile sui complessi e delicati profili della disciplina in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e di agevolare, di conseguenza, il contributo del Notariato alla lotta di questo fenomeno criminoso.
L’art. 20 del citato d.lgs. 231 offre una prima griglia di indicatori generali di anomalie da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
– con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, area geografica di residenza del cliente o della controparte;
– con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere, modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, ammontare, frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente, area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
Alla luce degli indicatori offerti dal legislatore è possibile evidenziare alcune fattispecie che, per la loro equivocità, richiedono l’acquisizione di dati ed informazioni ulteriori al fine di sorreggere una legittima segnalazione ed altre che presentano aspetti che già di per sé presentano profili da valutare con maggior attenzione al fine di optare per la segnalazione di operazione sospetta e che, verosimilmente, richiedono l’acquisizione di dati ulteriori per escludere la sussistenza di obblighi di segnalazione.
Le fattispecie sono le seguenti:
1. Compravendita con prezzo dell’immobile che appare non proporzionato all’attività lavorativa svolta dall’acquirente o al suo dichiarato status economico.
2. Compravendita con prezzo sproporzionato rispetto al valore dell’immobile (in eccesso o in difetto).
3. Società con capitale nominale minimo che effettua una transazione finanziaria di notevole importo.
L’anomalia non sussisterà nel caso in cui ci si trovi in presenza di una società che svolge da tempo la propria attività sociale essendo plausibile che la medesima stia utilizzando risorse economiche e fondi che costituiscono il lecito provento della propria attività. L’ipotesi prospettata nell’indicatore di anomalia potrà eventualmente verificarsi nel caso in cui ci sia un’operazione che si realizzi in un ridotto spazio temporale e che comprenda la costituzione di una società con capitale sociale minimo ed il successivo acquisto di un bene di valore del tutto sproporzionato al capitale conferito. Le variabili correttive dell’indicatore di anomalia non possono che riguardare l’acquisizione della provvista utilizzata dalla società per l’acquisto del bene che potrà consistere in un finanziamento soci ovvero in un finanziamento effettuato da terzi soggetti e debitamente contabilizzato.
4. Compravendita con prezzo frazionato nel tempo ed in cui le parti non sono in grado di documentare le modalità di pagamento perché avvenute in data anteriore al 4 luglio 2006.
Sebbene sia certo che, qualora non siano rispettate le limitazioni all’uso di denaro contante (o di titoli al portatore), sussiste un obbligo di comunicazione dell’infrazione in forza dell’art. 51 del decreto legislativo, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze, è altrettanto ragionevole ritenere che eventuali dichiarazioni relative a pagamenti effettuati in data anteriore al 4 luglio 2006 e di cui non si conservi traccia, non siano di per sé indice di finalità riciclatoria. La plausibilità della dichiarazione resa dalle parti contraenti potrà essere valutata in termini di liceità in relazione non solo all’esistenza di un contratto preliminare registrato con data anteriore al 4 luglio 2006, ma anche da altri elementi che rendano credibile l’esistenza di un pregresso accordo preliminare tra i soggetti, anche se non consacrato in una scrittura registrata, così come la plausibilità della dichiarazione potrà essere valutata sulla base delle relazioni di parentela tra i contraenti, che rendono credibile che l’operazione si sia sviluppata all’interno di una complessa sistemazione familiare coinvolgente accordi economici che si sono progressivamente sviluppati nel tempo.
5. Compravendita con prezzo pagato utilizzando come provvista danaro proveniente dai genitori a titolo di liberalità e simulazione del prezzo.
6. Altre ipotesi
Si tratta di ipotesi ulteriori che presentano un maggior rischio astratto di inclusione in paradigmi riciclatori o di finanziamento del terrorismo:
a) Rilascio di procura a gestire o ad amministrare o vendere beni rilasciata dall’acquirente di un bene immediatamente dopo l’intestazione del bene stesso.
b) Transazioni finanziarie che partono o sono dirette verso soggetti riconducibili oggettivamente a Paesi non cooperativi, paesi black list ovvero paesi non compresi nelle nuove white list.
c) Operazioni di compravendita del medesimo immobile in un breve intervallo di tempo a prezzi notevolmente diversi.
d) Ingiustificata intestazione dei mezzi di pagamento a soggetti estranei al rapporto contrattuale.
e) Ingiustificata provenienza dei mezzi di pagamento da soggetti estranei al rapporto contrattuale.
f) Irragionevole parcellizzazione del prezzo, mediante emissione di numerosi assegni di importo inferiore alla soglia minima che obbliga l’emittente ad apporre la clausola d’intrasferibilità.
g) Ricorrente acquisto di beni (immobili, aziende, quote sociali, etc.) da parte di soggetti per i quali è oggettivamente lecito dubitare della capacità economica a compiere le operazione stesse.
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