Se la tua società ha in “pancia” un immobile che non usa più, un magazzino sfitto o un’auto intestata alla società ma di fatto inutilizzata, probabilmente hai già sentito parlare di assegnazione agevolata dei beni ai soci. È una delle poche occasioni in cui il legislatore permette di far uscire questi beni dal patrimonio dell’impresa pagando un’imposta molto più leggera di quella ordinaria.
Anche nel 2026 questa possibilità è tornata disponibile, ma con una scadenza precisa che si avvicina. Vediamo di cosa si tratta, come funziona e — soprattutto — entro quando bisogna muoversi.
In condizioni normali, se una società trasferisce un bene (un immobile, un’auto) ai propri soci, quell’operazione genera plusvalenze tassate con le aliquote ordinarie, sia in capo alla società sia, spesso, in capo al socio che riceve il bene. Il risultato è un carico fiscale che nella pratica scoraggia quasi sempre questo tipo di operazioni.
L’assegnazione agevolata è una misura temporanea che permette di derogare a questa regola: la società può assegnare (o cedere) ai soci beni non strumentali all’attività, pagando un’imposta sostitutiva ridotta al posto della tassazione ordinaria, sia sulle imposte dirette sia su alcune imposte indirette. È uno strumento pensato per “alleggerire” società che nel tempo hanno accumulato beni non più funzionali al business, spesso in vista di una riorganizzazione patrimoniale o di un passaggio generazionale.
Non è una novità assoluta. Questa agevolazione ha una storia lunga: nasce con la legge n. 449/1997 e da allora è stata riproposta a più riprese dal legislatore — nel 2016, nel 2017, poi ancora nel 2023 (legge di bilancio 2023, legge n. 197/2022) e nel 2025. Ogni volta lo schema di fondo resta sostanzialmente identico: cambiano le date, ma la logica dell’agevolazione è la stessa.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 35 a 41) ha riaperto ancora una volta questa finestra, ricalcando quasi integralmente l’impianto delle edizioni precedenti.
Possono accedere al regime agevolato le società costituite in una di queste forme:
La disciplina si estende anche alle società il cui oggetto sociale, esclusivo o principale, consiste nella gestione di beni non strumentali: queste società possono beneficiare dell’agevolazione anche trasformandosi in società semplice entro lo stesso termine previsto per l’assegnazione.
Non tutti i beni della società rientrano nell’agevolazione. Sono ammessi:
Restano invece esclusi i beni strumentali “per destinazione”, cioè quelli effettivamente impiegati nell’attività caratteristica dell’impresa.
Per evitare che qualcuno entri in società all’ultimo momento solo per intascare il vantaggio fiscale, la norma pone una condizione soggettiva: i soci assegnatari devono risultare iscritti nel libro soci (dove previsto) già alla data del 30 settembre 2025, oppure devono essere iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, purché il trasferimento della partecipazione abbia data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
È una clausola antielusiva che troviamo, con date diverse, anche nelle edizioni precedenti dell’agevolazione.
Il cuore del vantaggio fiscale è l’imposta sostitutiva, che si calcola sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Le aliquote per il 2026 sono:
Un elemento interessante, e spesso decisivo dal punto di vista pratico: per gli immobili la società può scegliere di calcolare il valore normale utilizzando il valore catastale (con i moltiplicatori previsti per l’imposta di registro) anziché il valore di mercato. Questo, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre in modo significativo la base imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva.
L’agevolazione non riguarda solo le imposte dirette. Per le operazioni di assegnazione e cessione agevolata sono previsti anche:
Va comunque tenuto presente che, per gli immobili, occorre valutare separatamente l’eventuale rettifica della detrazione IVA, nel caso in cui il bene rientri ancora nel periodo di monitoraggio decennale previsto dall’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la posizione del socio assegnatario. La norma prevede che non trovino applicazione, per queste operazioni, le regole ordinarie che presumono una distribuzione prioritaria di utili e riserve (articolo 47, commi 1 e da 5 a 8, del TUIR). In pratica, questo evita che il socio venga tassato due volte sullo stesso valore.
Inoltre, nel caso di trasformazione in società semplice, il costo fiscale delle quote o azioni possedute dai soci viene aumentato dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva: un meccanismo che tutela il socio in vista di una futura cessione della partecipazione.
Questo è probabilmente il punto più pratico dell’intero articolo. Ecco il quadro delle scadenze fissate dalla Legge di Bilancio 2026:
| Operazione | Termine |
|---|---|
| Assegnazione o cessione dei beni ai soci | 30 settembre 2026 |
| Trasformazione agevolata in società semplice | 30 settembre 2026 |
| Versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva | 30 settembre 2026 |
| Versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva | 30 novembre 2026 |
| Estromissione agevolata dell’imprenditore individuale | dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 |
Il termine del 30 settembre 2026 è quello davvero decisivo: entro quella data devono essere adottate le delibere assembleari necessarie e, soprattutto, deve essere stipulato l’atto (tipicamente un atto notarile, per gli immobili). Non si tratta di una scadenza amministrativa “morbida”: superarla significa perdere l’accesso al regime agevolato per questa edizione.